Art. 25.
(Persona offesa dal reato).

      1. In materia di persona offesa dal reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare le modalità di tutela della persona offesa in conformità con quanto previsto dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, e dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.